Art. 22.
(Altri compiti delle regioni).

      1. Le regioni provvedono all'istituzione di accademie regionali di polizia locale, che tengono corsi periodici di formazione e di preparazione professionali al personale neo assunto e a quello già in servizio.
      2. Le regioni indicano in maniera vincolante, per comuni e province, i requisiti minimi del personale delle Forze di polizia

 

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locale affinché i medesimi enti possano esercitare le funzioni di polizia locale.